Le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento come ad oggi previste dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sono istituti giuridici che danno la possibilità a persone fisiche, piccoli imprenditori e professionisti di ristrutturare i propri debiti (siano essi erariali, bancari o sorti da rapporti con privati e/o aziende) attraverso la predisposizione di un apposito piano che normalmente prevede l’abbattimento del monte debito complessivo e il frazionamento in tempi lunghi del parziale rimborso, sulla base della capacità di spesa del debitore richiedente. Le alternative fornite dall’ordinamento tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovra indebitato. Le procedure di cui sopra possono essere attivate anche in corso di esecuzione immobiliare e/o mobiliare e l’ammissione alla procedura da parte del Tribunale determina automaticamente l’improcedibilità dell’esecuzione già iniziata.
Il caso: Anna (nome di fantasia) madre di 2 figli, monogenitore con casa in affitto e stipendio netto mensile di 1300 Euro ha ottenuto dal Tribunale l’omologa di un piano di liquidazione del patrimonio che prevede l’azzeramento totale del proprio monte debito (circa 80.000 Euro prevalentemente formati da cartelle esattoriali e debiti con privati) con la corresponsione di soli Euro 18.000,00 da pagarsi in 5 anni in rate da 300 Euro al mese. Con ciò ottenendo un abbattimento del 77,5% del suo monte debito e dandole la possibilità di risollevarsi da una situazione debitoria di assoluta difficoltà che mai avrebbe risolto.