Cominciano ad arrivare le prime sentenze che accordano i risarcimenti alle vittime dei crimini di guerra avvenuti su suolo italiano o in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo 1939 – 1945. Lo Studio Gandalini sta seguendo diversi casi in cui gli eredi di vittime di omicidio e/o di deportazione, ad opera delle forze armate tedesche occupanti, hanno richiesto risarcimenti economici rilevanti alla Repubblica Federale di Germania nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica italiana, in forza del disposto di cui all’art. 43 del D.L. 36/2022 che permette l’accesso ad un Fondo, dedicato proprio al ristoro di tali danni.
Nel caso specifico il Tribunale di Genova, con una delle prime sentenze in Italia dopo l’entrata in vigore del D.L. 36/2022, ha riconosciuto agli eredi di un civile, vittima di omicidio, il risarcimento del danno parametrato in base alla Tabella di Milano (usualmente utilizzata dai Tribunali per la liquidazione del danno extracontrattuale). Rilevante dal punto di vista giuridico è l’accoglimento delle tesi difensive dei ricorrenti, tra cui quella della sola legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania quale parte sostanziale e quella della imprescrittibilità dei crimini di guerra in sede civile.
In piena evoluzione è l’approccio dei Tribunali nei confronti di tale peculiare materia, trattandosi quasi sempre di contenziosi sorti a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 43 del D.L. 36/2022, auspicando una positiva evoluzione nelle difese del Ministero dell’Economia che, dal punto di vista processuale, ha finora perseguito una dura resistenza al riconoscimento dei presupposti per la liquidazione del danno, seppure nel merito le responsabilità siano chiare.
In allegato sentenza n. 320/2025 Tribunale di Genova