Il D.L. 23/2020 ha previsto la possibilità per le imprese ed i professionisti danneggiati dall'epidemia di Covid-19, di fruire della garanzia statale fino al 100% per prestiti erogati direttamente da istituti bancari a fronte di una istruttoria semplificata e con l'ulteriore vantaggio della fruizione di un periodo di preammortamento biennale prima di iniziare il pagamento delle rate.
E' di tutta evidenza che tale intervento normativo si fondi sulla capacità di immediata erogazione degli istituti bancari, obbligati a dar corso alle richieste che presentino i requisiti previsti dalla normativa emergenziale. Tuttavia nel rapporto banca-cliente possono celarsi distorsioni in grado di vanificare la portata della norma e favorire unicamente l'istituto bancario a scapito del soggetto fruitore del prestito. Una di queste è il tentativo di alcuni istituti, di procedere ad una erogazione del prestito garantito ma finalizzato alla copertura di debiti pregressi (di regola chirografari) dell'azienda nei confronti della banca.
La pratica, già utilizzata in passato da alcuni istituti relativamente a prestiti garantiti dallo Stato legati alla normativa emergenziale in caso di eventi eccezionali, anche in questo caso non è conforme alla normativa ed è da ritenersi del tutto vietata.
Negli effetti la pratica della compensazione delle somme erogate ex novo munite di garanzia statale, in estinzione, anche parziale, di precedenti debiti chirografari, sposta il rischio del credito dall'istituto bancario allo Stato con conseguenze rilevanti in caso di successiva insolvenza del debitore ed inoltre non è in grado di esplicare la funzione per la quale la norma è entrata in vigore, essendo già stata, la precedente apertura di credito, erogata ed utilizzata dall'azienda, contrariamente alla ratio della norma che invece è quella di mettere a disposizione liquidità immediata a condizioni vantaggiose a imprese e professionisti per favorire la tenuta del sistema economico post emergenza Covid.
Dal punto di vista giuridico la compensazione è contraria all'art. 1 comma 2 lettera n) del D.L. 23/2020 il quale prevede che per le erogazioni riferite a tale norma: “il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria”. Tale indicazione, formulata in tono imperativo, qualifica lo strumento giuridico come mutuo di scopo, sottoposto quindi alle prescrizioni individuate da Cass. 24699/2017 la quale ha affermato che la finalità del mutuo di scopo è quella di procurare al mutuatario i mezzi economici da destinare a quella utilizzazione prevista e vincolata dal contratto di mutuo a pena di nullità dello stesso. Una interpretazione della norma citata nel senso che la copertura di un eventuale debito pregresso con la nuova erogazione possa essere ammissibile se il debito preesistente fosse stato contratto per le finalità indicate confligge anche in questo caso con la ratio della norma, la quale è finalizzata a fornire aiuto alle imprese che tali costi devono ancora sostenerli in ragione dell'epidemia e non per averli sostenuti in precedenza per cause non ricollegabili agli eventi emergenziali.
In secondo luogo la compensazione con debiti pregressi si porrebbe anche in violazione dell'art. 13 comma 1 lettera m) del D.L. 23/2020 il quale prevede che i nuovi finanziamenti previsti da tale norma devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e avere una durata fino a 72 mesi, termine di rimborso che non verrebbe rispettato in caso di estinzione o riduzione contestuale di pregresso debito, costituendo la provvista erogata, solo una partita di giro che rientrerebbe immediatamente nelle casse dell'istituto erogante dopo aver estinto la precedente posizione. Sul punto però deve essere tenuta in considerazione una eccezione al precedente ragionamento in quanto, seppure trattandosi dello stesso denaro, esso andrebbe ad estinguere (con la compensazione) una precedente obbligazione avente una propria autonomia giuridica distinta dalla nuova operazione di finanziamento che inizierebbe ad essere rimborsata solo dopo il periodo obbligatorio di preammortamento e quindi in aderenza a quanto disposto dal D.L. 23/2020.
E' appena il caso di segnalare che nel caso di avvenuta compensazione in violazione della normativa emergenziale citata, il debito preesistente compensato possa essere costituito parzialmente o addirittura totalmente da poste illegittime sorte in spregio della normativa antiusura, in tale caso l'impresa o il professionista lesi da tale pratica potranno agire sia per l'accertamento dell'invalidità del mutuo di scopo per mancanza di causa e sia per la verifica dell'esistenza di poste debitorie illegittime per violazione delle norme di contrasto all'usura bancaria.
Avv. Gianluca Gandalini