APPROFONDIMENTI

CASS. SEZ. UNITE N. 16303 DEL 20/06/18. LUCI ED OMBRE SUL NUOVO CALCOLO DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL’USURA

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza da poco pubblicata, sono intervenute a comporre un contrasto tra sezioni semplici della Corte, relativo alle modalità di inclusione nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) delle CMS (Commissioni di Massimo scoperto). Le stesse hanno stabilito che per il calcolo della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura presunta ex L. 108/96, dovrà procedersi ad un ricalcolo specifico, comparando il Tasso Effettivo Globale di interesse praticato in concreto e della Commissione di Massimo Scoperto eventualmente applicata (calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo), con il tasso soglia e con la CMS soglia calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei Decreti ministeriali emanati ai sensi della L. 108/96, compensandosi poi l’importo della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto rispetto a quella entro soglia, con il margine di interessi residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Il tutto differenziando il calcolo a seconda del fatto se il periodo analizzato sia antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2bis D.l. 185/2008 o successivo, tale ultima norma infatti ha disposto la rilevanza della CMS relativamente all’applicazione dell’art. 1815 C.c. e dell’art. 644 C.p., disposizioni però non ritenute dalla Corte di interpretazione autentica del quarto comma dell’art. 644 C.p.

L’interpretazione della Corte fornita con tale sentenza effettivamente compone un contrasto esistente in seno alla stessa, di fatto legittimando lo schema interpretativo a suo tempo proposto dalla Banca D’Italia con la Nota al Bollettino di Vigilanza del 02/12/2005, erigendolo ad interpretazione corretta dell’art. 644 C.p. Tale interpretazione, ad un osservatore attento, non può però risultare esente da critiche, anche gravi, per le motivazioni che sinteticamente vengono esposte:

  1. CONTRASTO CON LA NORMA PENALE DI RIFERIMENTO IN TEMA DI USURA: La sentenza avalla un calcolo del TEG per la verifica del superamento del tasso soglia, sia un calcolo per l’individuazione della CMS-soglia, sia la metodologia per l’individuazione del “margine”, senza fornire alcun riferimento giuridico che li ricolleghi al dettato dell’art. 644 C.p. come novellato dalla L. 108/96. Si pone anzi in contrasto con tale normativa poiché la norma penale di riferimento tende ad unificare il costo complessivo del credito da raffrontare con il tasso soglia, mentre con la formula riconosciuta valida dalla Suprema Corte il costo del credito viene annacquato e ridotto contra legem. Di più, tale interpretazione legalizza la “commissione di massimo scoperto-soglia” e il “margine”, elementi non contemplati da alcuna norma primaria antiusura, di fatto facendo entrare in via interpretativa nell’ordinamento metodologie di calcolo configgenti con la norma penale e che di fatto la aggirano.
  2. NATURA REGOLAMENTARE DELLE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA  E DELLE NOTE METODOLOGICHE DA ESSA EMANATE: La Nota al Bollettino di Vigilanza del 02/12/2005 emanata dalla Banca D’Italia cui la sentenza in commento si rifà integralmente relativamente alle metodologie di calcolo, rappresenta l’esercizio di un potere regolamentare legittimo in forza del dettato dell’art. 2 della L. 108/96 che però avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni del legislatore, finalizzato unicamente al rilievo trimestrale del TEGM e che in ogni caso, allo stato attuale della gerarchia delle fonti, non può porsi in contrasto con la norma di legge primaria, contrasto che la sentenza in commento non manca di acuire sposando le modalità di calcolo ivi contenute.

Sin da questi primi rilievi è possibile ritenere che la sentenza delle Sezioni Unite nel prossimo futuro non riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo di tendere alla riduzione del contenzioso in punto calcolo CMS, piuttosto invece potrebbe ottenere il risultato contrario di aumentarlo tanto da spingere il legislatore ad un intervento normativo di chiarimento o ad una, auspicata, nuova riflessione sul tema da parte della Corte.